Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5314 del 06/03/2018 (Rv. 647989 - 02)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Patrocinio a spese dello Stato - Opposizione alla liquidazione - Legittimazione passiva - Art. 4, l. n. 260 del 1958 - Distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico - Applicabilità - Limiti - Conseguenze.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE
L'art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260, che consente alla difesa erariale di eccepire solo entro la prima udienza l'errata indicazione della persona cui l'atto introduttivo doveva essere notificato, deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (nella specie, Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia nell'ambito di un procedimento di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 84 e 170, d.P.R. n. 115 del 2002), ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 268 art. 4, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 185 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)