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Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012 (Rv. 622819 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Art. 4 legge n. 260 del 1958 - Distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico - Applicabilità - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622819-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE

L'art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (nella specie, Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia), ma, in forza dell'ineludibile principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)