Sez. 1, Sentenza n. 9278 del 03/09/1999 (Rv. 529606 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Azione di adempimento - Presupposti - Imputabilità dell'inadempimento - Necessità - Mero stato soggettivo di buona fede del debitore - Conseguente esclusione dell'imputabilità dell'inadempimento - Inconfigurabilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In tema di obbligazioni, lo stato soggettivo di buona fede non è idoneo, di per sè solo, ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento, essendo a tal fine necessaria, per converso, la prova, da parte del debitore, che l'inadempimento stesso (o anche il semplice ritardo) siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivata da causa oggettivamente non imputabile all'obbligato, situazione, quest'ultima, non riconducibile alla mera condizione psicologica (di buona fede) del debitore, e rapportabile, invece, all'impegno di cooperazione che, tenuto conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso concreto (nonché delle qualità soggettive del debitore), l'obbligato stesso è tenuto ad esplicare. (Nella specie, un istituto bancario, acquistati alcuni CCT presso altro istituto di credito, li aveva rivenduti ad un privato che ne subiva, di lì a poco, il sequestro per riconosciuta "anomalia di circolazione" - "id est", falsità- dalla Banca d'Italia. La Corte territoriale accoglieva la domanda di sostituzione dei titoli avanzata dal privato, con pronuncia confermata dalla S.C. che ha, nell'occasione, enunciato il principio di diritto che precede, specificando, ancora, che la banca alienante, al fine di ottenere il riconoscimento della non imputabilità dell'inadempimento che le veniva addebitato, avrebbe dovuto fornire non la prova della mera condizione psicologica di buona fede in cui versava -mera ignoranza, cioè, della falsità dei titoli acquistati presso l'altro istituto- , ma la dimostrazione che il proprio comportamento era stato complessivamente conforme alla particolare prudenza ed attenzione imposte dalla sua peculiare connotazione professionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)