Sez. L, Sentenza n. 9645 del 20/05/2004 (Rv. 572982 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Inadempimento - Impossibilità della prestazione - Nozione - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE
In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e deve far riferimento alla prestazione contrattuale in sè e per sè considerata, e non a comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto; in particolare, l'esclusione della responsabilità dell'ente gestore di un corso di formazione professionale per il pagamento del docente del corso, ai sensi degli artt. 1218 e 1463 cod. civ., presuppone una impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione retributiva, e non può fondarsi sulla mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo ai suoi obblighi di finanziamento nei confronti dell'ente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)