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Sez. U, Sentenza n. 1186 del 25/02/1982 (Rv. 419067 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - ESTENSIONE AI PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE - APPELLO RELATIVO ALLE STATUIZIONI NEL MERITO DEL PRIMO GIUDICE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFRONTI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - AMMISSIBILITÀ - PASSATO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA AFFERMATIVA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO SOTTO IL DIVERSO PROFILO DELLA PRETESA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PRECLUSIONE DELLA PREDETTA QUESTIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419067-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - ESTENSIONE AI PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE - APPELLO RELATIVO ALLE STATUIZIONI NEL MERITO DEL PRIMO GIUDICE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFRONTI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - AMMISSIBILITÀ - PASSATO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA AFFERMATIVA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO SOTTO IL DIVERSO PROFILO DELLA PRETESA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PRECLUSIONE DELLA PREDETTA QUESTIONE - INSUSSISTENZA.*

La rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario viene meno - oltre che nel caso di una statuizione sul punto, affermativa della giurisdizione, da parte delle Sezioni Unite della suprema Corte, ovvero da parte del giudice del merito, con sentenza non impugnata tempestivamente - soltanto per effetto del formarsi del giudicato interno su una pronunzia del merito, in considerazione dell'estendersi del giudicato medesimo ai presupposti della relativa decisione. Pertanto, ove siano impugnate con l'appello tutte le statuizioni nel merito del primo giudice, non preclude la proposizione, nel corso del giudizio di gravame, della questione di giurisdizione sotto il profilo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo (art. 37, primo comma, cod. proc. civ.) il passaggio in giudicato della pronunzia affermativa della propria giurisdizione resa da quel giudice in riferimento alla diversa previsione del secondo comma dell'art. 37 citato (difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto allo straniero) ed in relazione alla pretesa giurisdizione dei tribunali ecclesiastici. (V 5823/81, mass n 416546; (V 1082/81, mass n 411629; (V 3340/80, mass n 407135).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)