Sez. L, Sentenza n. 6312 del 25/10/1983 (Rv. 431056 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - CREDITO FATTO VALERE DA UN DIPENDENTE NEI CONFRONTI DELL'ENTE PUBBLICO DATORE DI LAVORO - DECLARATORIA DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA SUL PRESUPPOSTO DELLA NATURA PREVIDENZIALE DI DETTO CREDITO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA DECISIONE SULLA GIURISDIZIONE - ESTENSIONE AL PRESUPPOSTO - CONSEGUENZE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DEL CREDITO EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - CREDITO FATTO VALERE DA UN DIPENDENTE NEI CONFRONTI DELL'ENTE PUBBLICO DATORE DI LAVORO - DECLARATORIA DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA SUL PRESUPPOSTO DELLA NATURA PREVIDENZIALE DI DETTO CREDITO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA DECISIONE SULLA GIURISDIZIONE - ESTENSIONE AL PRESUPPOSTO - CONSEGUENZE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DEL CREDITO EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
La mancata impugnazione del capo della sentenza che, decidendo anche il merito, abbia affermato la giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto della natura previdenziale del credito fatto valere dal dipendente di un ente pubblico nei confronti di quest'ultimo, comporta il passaggio in giudicato sia della statuizione concernente la giurisdizione sia di quella - che ne costituisce il presupposto - concernente la qualificazione previdenziale del credito, il quale resta, perciò, escluso dalla rivalutazione automatica prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.. (V 4812/83, mass n 429703; (V 1186/82, mass n 419067; (V 4674/81, mass n 415383; (V 4/80, mass n 403361; (V 6453/79, mass n 403189; (V 3186/79, mass n 399557; (V 2209/62, mass n 253397).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)