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Sez. 1, Sentenza n. 770 del 04/02/1980 (Rv. 404217 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI - AZIONE DEL CREDITORE IN VIA ORDINARIA PER CAUSA ANTERIORE AL DECRETO DI AMMISSIONE DEL DEBITORE AL CONCORDATO - SENTENZA DI CONDANNA PER L'INTERO AMMONTARE DEL CREDITO SOPRAVVENUTO DOPO L'OMOLOGAZIONE - EFFETTI DEL CONCORDATO - OPPONIBILITA IN SEDE SATISFATORIA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404217-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI - AZIONE DEL CREDITORE IN VIA ORDINARIA PER CAUSA ANTERIORE AL DECRETO DI AMMISSIONE DEL DEBITORE AL CONCORDATO - SENTENZA DI CONDANNA PER L'INTERO AMMONTARE DEL CREDITO SOPRAVVENUTO DOPO L'OMOLOGAZIONE - EFFETTI DEL CONCORDATO - OPPONIBILITA IN SEDE SATISFATORIA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - AMMISSIBILITA.*

Qualora il creditore, per causa anteriore al decreto di ammissione del debitore al concordato preventivo, agisca in via ordinaria, e consegua, dopo l'omologazione del concordato - cui sia rimasto estraneo - sentenza di accertamento e di condanna per l'intero ammontare del credito, senza che nel relativo giudizio sia stata dedotta l'esistenza del concordato stesso, gli effetti di quest'ultimo possono essere opposti in Sede satisfatoria, anche con l'opposizione all'esecuzione che il creditore stesso abbia intrapreso per l'intero ammontare del credito, atteso che l'obbligatorieta del concordato nei confronti di tutti i creditori anteriori alla data del decreto di ammissione, pure se non abbiano partecipato alla procedura concorsuale (art 184 della legge fallimentare), si ricollega al principio inderogabile ed operante ope legis della par condicio, e non puo essere rimessa al potere dispositivo del debitore, si da restare esclusa in conseguenza della sua inerzia nel corso del giudizio di cognizione del suo debito. (V 1762/50; (contra 2240/69).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)