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Sez. U, Sentenza n. 7562 del 26/07/1990 (Rv. 468388 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI - AZIONE PER CREDITO ANTERIORE AL DECRETO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO - SENTENZA DI CONDANNA SUCCESSIVA AL DECRETO DI OMOLOGAZIONE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468388-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI - AZIONE PER CREDITO ANTERIORE AL DECRETO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO - SENTENZA DI CONDANNA SUCCESSIVA AL DECRETO DI OMOLOGAZIONE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Qualora il creditore, per causa anteriore all'apertura del fallimento del debitore chiuso con concordato fallimentare, agisca in via ordinaria, e consegua, dopo l'omologazione del concordato, cui sia rimasto estraneo, sentenza di accertamento e di condanna per l'intero ammontare del credito, senza che nel relativo giudizio sia stata dedotta l'esistenza del concordato stesso, gli effetti di quest'ultimo possono essere fatti valere in Sede satisfatoria, anche con l'opposizione all'esecuzione, tenuto conto che lo art. 135 della legge fallimentare fa Obbligo a tutti i creditori anteriori, compresi quelli non insinuati, di chiedere al debitore la sola percentuale concordataria, e che tale Obbligo attiene alla fase di attuazione del concordato, mentre nel giudizio di cognizione ordinaria, circa l'originaria sussistenza e consistenza del credito, resta estranea la questione del suo assoggettamento alla falcidia concordataria. (Conf 770/80, mass n 404217; (contra 1527/76, mass n 380274; (contra 2240/69, mass n 341603).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)