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Sez. 5 - , Sentenza n. 24882 del 06/12/2016 (Rv. 641743 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale - Agevolazione per le imprese meridionali - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641743-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

L’agevolazione prevista a favore delle imprese meridionali fornitrici di servizi per le attività produttive è stabilita soltanto nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 del d.P.R. n. 218 del 1978 e 12, comma 1, della l. n. 64 del 1986, sicché lo sgravio non comprende, oltre ai contributi previdenziali, anche quelli dovuti al S.S.N., atteso che tali disposizioni, costituendo un'eccezione alle regole generali, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica.

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST., Legge 01/03/1986 num. 64 art. 12 com. 1, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)