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Sez. L, Sentenza n. 2208 del 04/02/2016 (Rv. 638656 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Aziende operanti nel Mezzogiorno - Benefici contributivi - Presupposti - Localizzazione dell'attività produttiva nelle aree agevolate - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638656-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Nella disciplina dell'art. 59 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.P.R. n. 218 del 1978, e successive modifiche, il beneficio degli sgravi contributivi a favore delle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 dello stesso T.U. presuppone sia l'impiego di dipendenti nei territori agevolati sia l'insediamento dell'attività produttiva in tali zone. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'esclusione dal beneficio per una società farmaceutica che, pur impiegando informatori scientifici che operavano nelle regioni meridionali ed erano ivi residenti, aveva altrove i suoi insediamenti produttivi).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 CORTE COST., Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 18 CORTE COST., Legge 02/07/1971 num. 598 art. 1, Legge 02/05/1976 num. 183 art. 14, Legge 20/05/1993 num. 151 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)