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Sez. 1, Sentenza n. 2004 del 25/06/1971 (Rv. 352624 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI DA COSTRUZIONE - IMPIEGATI DA AMMINISTRAZIONI STATALI - ESENZIONE - ESTENSIONE DEL BENEFICIO ALLE COSTRUZIONI ESEGUITE IN APPALTO - AUTOSTRADE - DIRITTO ALL'ESENZIONE - PRESUPPOSTI - COSTRUZIONE ESEGUITA DIRETTAMENTE DALL'ANAS O DA ALTRA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PROPRIETARIA DELLA STRADA - ALIQUOTA SPECIALE - CONDIZIONI - ESECUZIONE DEI LAVORI CON IL SISTEMA DELLA CONCESSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352624-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI DA COSTRUZIONE - IMPIEGATI DA AMMINISTRAZIONI STATALI - ESENZIONE - ESTENSIONE DEL BENEFICIO ALLE COSTRUZIONI ESEGUITE IN APPALTO - AUTOSTRADE - DIRITTO ALL'ESENZIONE - PRESUPPOSTI - COSTRUZIONE ESEGUITA DIRETTAMENTE DALL'ANAS O DA ALTRA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PROPRIETARIA DELLA STRADA - ALIQUOTA SPECIALE - CONDIZIONI - ESECUZIONE DEI LAVORI CON IL SISTEMA DELLA CONCESSIONE.*

Secondo l'art 29 n 5 del tu fl (RD 14 settembre 1931 n 1175), nel testo modificato dall'art 1 del RDL 25 febbraio 1939 n 338, vanno esenti da imposta di consumo i materiali adoperati dalle amministrazioni dello stato. E tale esenzione spetta anche se i lavori di costruzione sono eseguiti in appalto (art 39 RD 30 aprile 1936 n 1138). L'art unico della legge 16 settembre 1960 n 1013, concede l'esenzione alle autostrade eseguite dall' ANAS a totale suo carico, ovvero che siano di proprieta dello stato ed assoggetta invece ad una imposta a forfait i materiali impiegati nella costruzione di autostrade eseguite con il sistema della concessione. Tale legge va interpretata nel senso che la esenzione spetti secondo il principio generale stabilito dall'art 29 n 5 del testo unico quando i materiali da costruzione siano impiegati direttamente dall' ANAS o da altra amministrazione statale proprietaria della strada, e la aliquota speciale invece, sia dovuta quando i lavori stradali siano eseguiti con il sistema della concessione. (V 1154'69, mass n 339720' 310'71, mass n 349807).*

Riferimenti normativi: Legge 16/09/1960 num. 1013, Legge 30/04/1936 num. 1138 art. 39, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)