Sez. 4, Sentenza n. 7726 del 07/11/2001 Ud. (dep. 27/02/2002) Rv. 221132 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - CAPACITÀ PROCESSUALE | Rappresentanza del minore da parte del genitore - Raggiungimento della maggiore età nelle more dell'appello - Conseguenze.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - CAPACITÀ PROCESSUALE
In tema di capacità processuale della parte civile, viene meno la rappresentanza del minore da parte del genitore costituitosi, allorché, nelle more tra il giudizio di primo grado e quello d'impugnazione, il figlio sia divenuto maggiorenne; in tal caso, tuttavia, la contestazione della costituzione di parte civile per sopravvenuta invalidità è preclusa se non viene eccepita tempestivamente, subito dopo che sia compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 77 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 77 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 80 CORTE COST., Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 598
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)