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Sez. 6, Sentenza n. 452 del 23/11/2004 Ud. (dep. 13/01/2005) Rv. 230949 - 01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - capacità processuale | Minore costituito a mezzo del rappresentante - Mancata dichiarazione al raggiungimento della maggiore età - Perdita della capacità di stare in giudizio del rappresentante - Esclusione - Implicita rinuncia della costituzione da parte del minore - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230949-01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - capacità processuale

Poiché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è regolato, per quanto non espressamente derogato, dai principi che disciplinano il processo civile, la perdita della capacità di una parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal procuratore, proseguendo in caso contrario il processo tra le parti originarie (art. 300 cod. proc. civ.) sino al termine della fase processuale in cui si verifica l'evento; rimane escluso, pertanto, che la mancata dichiarazione del raggiungimento della maggiore età, nell'ipotesi di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del genitore, possa essere interpretata come un'implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 77 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)