Sez. 2, Sentenza n. 624 del 22/01/1994 (Rv. 485092 - 01)
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Retratto successorio - In genere | Diritto di prelazione del coerede - Rinuncia - Ammissibilità - Condizioni.
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Retratto successorio - In genere
In tema di comunione ereditaria, il coerede - in capo al quale il diritto di prelazione ex art. 732 cod. civ. (inteso come diritto di essere preferito in occasione dell'alienazione di quota) esiste già potenzialmente, segnando la comunicazione della proposta di acquisto soltanto il momento in cui esso diviene attuale - può, per tale ragione e non avendo la citata norma carattere inderogabile, validamente rinunciare al diritto stesso, con riferimento ad una progettata alienazione della quota di altro coerede, anche prima della sua "denuntiatio", sempre che il rinunciante sia comunque a conoscenza delle relative condizioni, essendo, in mancanza di tale evenienza, nulla la rinunzia all'esercizio della prelazione per indeterminatezza dell'oggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)