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Sez. 2, Sentenza n. 310 del 14/01/1999 (Rv. 522262 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE | Rinunzia al diritto di prelazione - Prima della notifica della proposta di alienazione - Necessità - Ragioni - Successiva ad essa - Mancato esercizio del diritto - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522262-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE

Il coerede può rinunciare al diritto di prelazione prima che gli venga notificata la specifica proposta di alienazione della quota con le relative condizioni e cioè prima della "denuntiatio" perché egli ha tale diritto fin dall'acquisto della qualità di erede; vera rinunzia è quella concernente un generico progetto di alienazione, mentre quella successiva alla notifica è mancato esercizio del diritto di prelazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)