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Sez. 1, Sentenza n. 2329 del 17/03/1997 (Rv. 503048 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Comportamento processuale delle parti - Relativa sovraordinazione gerarchica rispetto alle altre prove - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503048-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Nel sistema delle fonti di prova, il contegno processuale delle parti che, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ., consente di desumere argomenti di prova non ha un rilievo gerarchicamente sovraordinato che possa consentire al giudice di utilizzarlo come parametro di controllo dell'ammissibilità di altri mezzi istruttori (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che aveva negato ingresso ad una prova che "si prestava a diffidenza per l'equivocità del comportamento processuale della parte").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)