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Sez. 3, Sentenza n. 3822 del 01/04/1995 (Rv. 491572 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Elementi costitutivi o requisiti di fondatezza della domanda - Comportamento processuale o extraprocessuale delle parti - Prova sufficiente - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491572-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI

L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)