Sez. 1, Sentenza n. 9755 del 26/09/1990 (Rv. 469367 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - DISCONOSCIMENTO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DELLA PROPRIA DENUNZIA DEI REDDITI - RIMESSIONE DEGLI ATTI ALL'UFFICIO FINANZIARIO - ASSEGNAZIONE DI TERMINE PER L'INIZIO DELLO EVENTUALE PROCEDIMENTO DI VERIFICAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - NATURA DEL PROCEDIMENTO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - DISCONOSCIMENTO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DELLA PROPRIA DENUNZIA DEI REDDITI - RIMESSIONE DEGLI ATTI ALL'UFFICIO FINANZIARIO - ASSEGNAZIONE DI TERMINE PER L'INIZIO DELLO EVENTUALE PROCEDIMENTO DI VERIFICAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - NATURA DEL PROCEDIMENTO.*
La pronuncia con cui la commissione tributaria di secondo grado, in caso di disconoscimento da parte del contribuente della sottoscrizione della propria denunzia dei redditi, disponga la rimessione degli Atti all'ufficio finanziario e l'assegnazione di un termine per l'inizio dell'eventuale procedimento di verificazione della scrittura privata davanti al giudice ordinario, anche se adottata nella Forma "decisoria" di cui all'art. 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, ha natura puramente ordinatoria ed istruttoria, atteso che essa è diretta soltanto a regolare il corso del procedimento (mediante sospensione dello stesso), può essere revocata dal giudice che l'ha emessa e non è idonea a pregiudicare direttamente la decisione finale. Pertanto, tale pronuncia non può essere impugnata, separatamente dalla decisione finale (art. 35, ultimo comma, d.P.R. citato), davanti alla commissione tributaria centrale ovvero davanti alla Corte d'appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 35 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 37, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)