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Sez. 1, Sentenza n. 13155 del 29/12/1995 (Rv. 495234 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Pronuncia della Commissione tributaria di secondo grado di sospensione del procedimento - Inoppugnabilità - Ricorso alla Commissione tributaria centrale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495234-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, è inammissibile il ricorso proposto alla Commissione Tributaria Centrale avverso la pronuncia della Commissione Tributaria di secondo grado di sospensione del procedimento, anche se adottata con la forma "decisoria" di cui all'art. 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636, atteso che tale pronuncia ha natura puramente ordinatoria, essendo diretta a regolare il corso del procedimento, senza pregiudizio della decisione finale e pertanto non può essere impugnata separatamente dalla decisione finale stessa (art. 35, ultimo comma, d.P.R. n.636 del 1972).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)