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Sez. 2, Sentenza n. 9638 del 15/11/1994 (Rv. 488624 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. - Effetto traslativo subordinato al pagamento entro un dato termine del prezzo dovuto dall'acquirente - Omesso adempimento - Riforma della sentenza in appello - Esclusione - Accertamento della inefficacia della pronuncia condizionata - Necessità di separato giudizio.
Stato
decisa il 1994-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488624-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

La sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., trasferisce l'immobile promesso in vendita subordinando tale effetto al pagamento, entro un dato termine, del prezzo dovuto dall'acquirente non può essere riformata, in appello, a causa dell'omesso adempimento, nel termine stabilito, delle obbligazioni dell'acquirente perché il mancato avveramento della condizione alla quale è subordinato l'effetto traslativo della sentenza può essere verificato e dichiarato solo dopo che si è formato il giudicato e, perciò, in separato giudizio contenzioso di accertamento della inefficacia della pronuncia condizionata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)