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Sez. 2, Sentenza n. 2263 del 24/02/1993 (Rv. 481074 - 01)

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto | Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Effetto traslativo - Subordinazione al pagamento del prezzo entro un determinato termine - Omesso adempimento - Riforma in appello della sentenza - Esclusione - Accertamento dell'inefficacia della pronuncia - Necessità di un separato giudizio.
Stato
decisa il 1993-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481074-01

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto

La sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., trasferisce l'immobile promesso in vendita subordinando tale effetto al pagamento, entro un dato termine, del prezzo dovuto dall'acquirente non può essere riformata, in appello, a causa dell'omesso adempimento, nel termine stabilito, delle obbligazioni dell'acquirente perché il mancato avveramento della condizione alla quale è subordinato l'effetto traslativo della sentenza può essere verificato e dichiarato solo dopo che si è formato il giudicato e, perciò, in separato giudizio contenzioso di accertamento della inefficacia della pronuncia condizionata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)