diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6279 del 12/12/1985 (Rv. 443388 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE - OBBLIGO CONSEGUENTE DEL DATORE DI LAVORO DI PRESENTARE LA RELATIVA DOMANDA ALL'INPS - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443388-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE - OBBLIGO CONSEGUENTE DEL DATORE DI LAVORO DI PRESENTARE LA RELATIVA DOMANDA ALL'INPS - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

La sussistenza delle condizioni per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale - accertate dal giudice del merito con valutazione ex ante, con riferimento, cioè, alla situazione esistente all'inizio della sospensione dell'attività produttiva e non già alle vicende successive -, determina l'Obbligo da parte del datore di lavoro di presentare la relativa domanda all'INPS e, in caso di omissione, di rispondere di detto inadempimento ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 20 maggio 1975 n. 164. (V 2965/85, mass n 440698).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)