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Sez. L, Sentenza n. 2965 del 11/05/1985 (Rv. 440698 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PERIODO DI TEMPO TRA LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA E L'AUTORIZZAZIONE DELL'INPS - LIBERAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DALL'OBBLIGO RETRIBUTIVO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440698-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PERIODO DI TEMPO TRA LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA E L'AUTORIZZAZIONE DELL'INPS - LIBERAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DALL'OBBLIGO RETRIBUTIVO - CONDIZIONI.*

In tema di cassa integrazione, le cosiddette cause integrabili comprendono anche situazioni di mera difficoltà dell'imprenditore che, pur non costituendo generalmente ipotesi di impossibilità sopravvenuta, l'unica idonea secondo il diritto comune a liberare l'imprenditore dall'obbligazione di pagare le retribuzioni, sono a queste equiparate, a condizione però che intervenga e permanga il provvedimento (di natura costitutiva) di autorizzazione dell'erogazione del beneficio, provvedimento che segna la liberazione del datore di lavoro dall'Obbligo retributivo ed il sorgere dell'Obbligo previdenziale diretto tra il lavoratore sospeso e l'i.N.P.S. sia pure con il tramite dell'imprenditore medesimo nella veste di "adiectus solutionis causa" relativamente alle anticipazioni delle prestazioni previdenziali. Consegue che nel periodo di tempo tra la sospensione dell'attività lavorativa e l'autorizzazione, datore di lavoro, in applicazione del diritto comune, è liberato dall'Obbligo retributivo solo se è riscontrabile una vera e propria impossibilità sopravvenuta parziale, mentre - ove sia configurabile una causa integrabile che non abbia tali caratteristiche - l'esonero del datore di lavoro consegue soltanto al provvedimento di autorizzazione che sostituisce al regime comune quello derogatorio della normativa sull'integrazione salariale (retroattivamente fin dall'epoca della domanda). (V 941/83, mass n 425708; (V 29/82, mass n 417719; (V 6130/80, mass n 409878; (Conf 4658/83, mass n 429546).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1258, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 1 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 1, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)