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Sez. 1, Sentenza n. 1238 del 06/06/1967 (Rv. 327749 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1967-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327749-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA.*

Il creditore, il quale agisce per ottenere il pagamento del suo credito, non e tenuto a provare che il debitore non ha pagato, ma assolve all'Onere probatorio a suo carico con la semplice dimostrazione del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto di credito e il debitore che contrappone alla pretesa del creditore il fatto estintivo (pagamento), che tende a neutralizzare l'efficacia del fatto costitutivo posto a fondamento dell'Azione, che deve fornire la prova dell'eccezione. (Cfr. 833-66).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)