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Sez. 3, Sentenza n. 2450 del 28/09/1973 (Rv. 365859 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE TRA CREDITORE E DEBITORE - DIVERSA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1973-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365859-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE TRA CREDITORE E DEBITORE - DIVERSA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE.*

Spetta al creditore che agisce in giudizio provare il fatto costitutivo del diritto di credito fatto valere, mentre spetta al debitore convenuto, che eccepisce l'Estinzione del credito a seguito di pagamento, provare il fatto estintivo. A sua volta l'attore, se controdeduce che il pagamento e da imputare a diverso credito e ne contesta l'efficacia estintiva e liberatoria, e tenuto a provare l'esistenza del suo diverso credito e la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione del pagamento ai sensi dell'art 1193 cod civ. (V 1606/70, mass n 347517; 1238/67, mass n 327749).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)