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Sez. L, Sentenza n. 13961 del 26/09/2002 (Rv. 557603 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA | Domanda di indennità di disoccupazione agricola - Reiezione - Ricorso amministrativo - Mancata proposizione - Azione giudiziaria - Proposizione - Termine di decadenza - Decorrenza.
Stato
decisa il 2002-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557603-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA

Qualora non sia proposto ricorso amministrativo avverso la reiezione della domanda di indennità di disoccupazione agricola, il termine di decadenza per esercitare l'azione giudiziaria decorre dall'esaurimento del procedimento amministrativo, che si verifica duecentodieci giorni dopo il termine ultimo fissato per la presentazione della domanda amministrativa, non dovendo conteggiarsi il termine di novanta giorni assegnato al Comitato Provinciale per la decisione del ricorso amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 46, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)