Sez. L, Sentenza n. 1396 del 04/02/2002 (Rv. 552047 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Prescrizione - Decorrenza - Dal silenzio - rifiuto ex art. 7 legge n. 533 del 1973 - Eventuale ricorso contro il provvedimento - Termine di novanta giorni ex art. 46 legge n. 88 del 1989 - Computabilità ai fini del decorso del termine annuale - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
Il termine prescrizionale annuale del diritto all'indennità di malattia, previsto dall'ultimo comma dell'art. 46 legge 11 gennaio 1943 n. 138, inizia a decorrere dalla data di formazione del silenzio - rifiuto, ex art. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533, sulla domanda rivolta all'INPS per ottenerla, salvi gli effetti dell'eventuale ricorso contro il detto provvedimento a norma dell'art. 46, quinto comma, legge 9 marzo 1989 n. 88, la proposizione del quale implica la non computabilità, ai fini prescrizionali, del successivo periodo di novanta giorni previsto dal sesto comma del medesimo articolo, decorso il quale l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)