Sez. 2, Sentenza n. 2945 del 01/12/1971 Ud. (dep. 03/05/1972) Rv. 120952 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE(LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DI QUALSIASI ELEMENTO DI PROVA NON ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALLA LEGGE - VALIDITA - CHIAMATA DI CORREO E CONFESSIONI RACCOLTE DALLA POLIZIA E SUCCESSIVAMENTE RITRATTATE - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE(LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DI QUALSIASI ELEMENTO DI PROVA NON ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALLA LEGGE - VALIDITA - CHIAMATA DI CORREO E CONFESSIONI RACCOLTE DALLA POLIZIA E SUCCESSIVAMENTE RITRATTATE - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Per il principio del libero convincimento, cui e ispirato il giudizio penale, il giudice puo utilizzare qualsiasi elemento di prova che non sia espressamente escluso dalla legge e che-ritualmente accertato-abbia l'attitudine a dimostrare l'esistenza del fatto e l'identita del suo autore. Cosi gli e consentito dedurre tali prove dalla chiamata di correo e dalla confessione, anche se raccolte in Sede di polizia giudiziaria e in seguito ritrattate, qualora siano ritenute attendibili, dopo le opportune valutazioni in se stesse e in relazione agli altri elementi di giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)