Sez. L, Sentenza n. 974 del 16/02/1982 (Rv. 418842 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PRONUNCIA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - INVITO DEL DATORE DI LAVORO AL DIPENDENTE - NECESSITÀ - PERSISTENTE DISPONIBILITÀ DI QUEST'ULTIMO DURANTE IL PERIODO DELL'INOTTEMPERANZA ALLA PRONUNCIA PREDETTA - INSUSSISTENZA - DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL'INVITO - ONERE DEL LAVORATORE - ACCOGLIMENTO O NON DELL'INVITO MEDESIMO - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PRONUNCIA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - INVITO DEL DATORE DI LAVORO AL DIPENDENTE - NECESSITÀ - PERSISTENTE DISPONIBILITÀ DI QUEST'ULTIMO DURANTE IL PERIODO DELL'INOTTEMPERANZA ALLA PRONUNCIA PREDETTA - INSUSSISTENZA - DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELL'INVITO - ONERE DEL LAVORATORE - ACCOGLIMENTO O NON DELL'INVITO MEDESIMO - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
Secondo la disciplina dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, è soltanto il datore di lavoro che al fine di evitare la sanzione della corresponsione delle retribuzioni, prevista nella seconda parte del secondo comma dello stesso articolo - deve attivarsi per ottemperare alla pronuncia di reintegra, invitando il lavoratore a riprendere servizio, mentre a quest'ultimo non si richiede alcuna persistente disponibilità durante il periodo dell'inottemperanza, ma solo la disponibilità al momento di detto invito, il cui accoglimento o meno, entro il termine prescritto, determina, rispettivamente, la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro, mai interrotto dal punto di vista giuridico, o la risoluzione dello stesso. (V 262/78, mass n 389557).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)