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Sez. 4, Sentenza n. 53150 del 28/09/2017 Ud. (dep. 22/11/2017) Rv. 271364 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE | Delitto colposo - Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline - Applicabilità della scriminante - Limiti - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271364-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

In tema di delitti colposi, la scriminante relativa all'adempimento di un dovere, prevista dall'art. 51 cod. pen., è configurabile nel caso in cui la condotta dell'agente derivi dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline imposta da direttive o disposizioni superiori, mentre la stessa non può essere riconosciuta, quando la condotta sia caratterizzata da un atteggiamento di negligenza o imprudenza. (Fattispecie in tema di condotta negligente ed imprudente del medico nel trattamento sanitario del detenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)