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Sez. 1, Sentenza n. 20123 del 20/01/2011 Ud. (dep. 20/05/2011) Rv. 250027 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE | Delitto colposo - Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline - Applicabilità della scriminante - Limiti - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250027-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

La scriminante relativa all'adempimento di un dovere, prevista dall'art. 51 cod. pen., è configurabile nel caso in cui la condotta colposa dell'agente derivi dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline imposta da direttive o disposizioni superiori, mentre la stessa non può essere riconosciuta nelle ipotesi di delitto colposo, quando la condotta riferibile all'agente che ricopre una posizione di garanzia sia caratterizzata da un atteggiamento di negligenza o imprudenza. (Fattispecie in tema di distruzione pluriaggravata colposa di opere militari, contestata in relazione alla cosiddetta strage di Nassiriyah).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 47, Cod. Pen. Mil. Pace art. 167, Legge 04/08/2006 num. 247

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)