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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23760 del 24/09/2019 (Rv. 655336 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Garanzia linguistica - Art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Diritto alla traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655336-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, l'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell'ambito endo-procedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l'assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 122 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)