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Sez. 6, Sentenza n. 27975 del 16/06/2016 Cc. (dep. 06/07/2016) Rv. 267131 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Istanza di revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive - Obbligo di notifica alla persona offesa ex art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen. - Estensione alle richieste di applicazione della misura con modalità meno gravose - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267131-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

L'obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive (diverse dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla p.g.) applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., si estende anche al caso in cui la richiesta abbia ad oggetto il mutamento delle modalità esecutive delle misure coercitive. (Fattispecie relativa alla modifica del luogo di esecuzione dell'obbligo di dimora).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 n. 2, Decreto Legge 14/08/2013 num. 93 art. 2 CORTE COST., Legge 27/06/2013 num. 77, Legge 15/10/2013 num. 119 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 25/10/2012 num. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)