Sez. 5, Sentenza n. 7404 del 20/09/2016 Cc. (dep. 16/02/2017) Rv. 269445 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Persona offesa del delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen. - Omessa notifica della richiesta di modifica dell'ordinanza cautelare - Inammissibilità della richiesta di revoca o sostituzione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona (nella specie, "stalking"), è ammesso il ricorso per cassazione della persona offesa avverso l'ordinanza con cui si dispone la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva in atto, al fine di far valere la violazione del disposto di cui all'art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen. e la mancata declaratoria di inammissibilità dell'istanza di modifica cautelare di cui sia stata omessa la notifica. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, invece, non possono ritenersi esperibili dalla persona offesa i rimedi del ricorso "per saltum", le cui ipotesi sono tassativamente previste, e dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., quest'ultimo riservato espressamente alle parti processuali ivi indicate).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)