Sez. 2, Sentenza n. 7907 del 06/08/1990 (Rv. 468601 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA RELATIVA - CONTENUTO RELATIVO A MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE NON PREVISTE DAL CONTRATTO PRELIMINARE - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA RELATIVA - CONTENUTO RELATIVO A MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE NON PREVISTE DAL CONTRATTO PRELIMINARE - INAMMISSIBILITÀ.*
La sentenza costitutiva che - a norma dello art. 2932 cod. civ. - tiene luogo del contratto definitivo non concluso non può introdurre varianti al contenuto del contratto preliminare, ancorché riguardanti le sole modalità di esecuzione di una delle prestazioni, ma deve rispecchiare integralmente le previsioni negoziali quali risultano dall'interpretazione del contratto preliminare, con la conseguenza che è inammissibile la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. che importi una modalità della prestazione non prevista dal contratto preliminare. (nella specie, la suprema Corte ha annullato la decisione con cui i giudici del merito avevano accolto la domanda, pur essendosi il promesso acquirente offerto di pagare il saldo del prezzo in contanti e non mediante accollo di mutuo fondiario, come previsto dal contratto preliminare). (V 37179, mass n 396051).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)