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Sez. 2, Sentenza n. 37 del 06/01/1979 (Rv. 396051 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA RELATIVA - IMPOSIZIONE DI UNA MODALITA DELLA PRESTAZIONE NON PREVISTA NEL CONTRATTO PRELIMINARE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396051-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA RELATIVA - IMPOSIZIONE DI UNA MODALITA DELLA PRESTAZIONE NON PREVISTA NEL CONTRATTO PRELIMINARE - INAMMISSIBILITA.*

La sentenza costitutiva che tien luogo del contratto non concluso, a norma dell'art 2932 cod civ, non puo introdurre varianti al contenuto del contratto preliminare, ancorche riguardanti le sole modalita di esecuzione di una delle prestazioni, ma deve rispecchiare integralmente le previsioni negoziali delle parti, quali risultano dall'interpretazione del contratto preliminare. Pertanto, e inammissibile la domanda di esecuzione in Forma specifica ex art 2932 cod civ, che importi l'imposizione di una modalita della prestazione non prevista nel contratto preliminare.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)