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Sez. L, Sentenza n. 1269 del 14/02/1985 (Rv. 439368 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - INFORTUNIO SUBITO NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO DI PRODOTTI AGRICOLI DALL'AZIENDA PRODUTTRICE AL DOMICILIO DEGLI ACQUIRENTI - TRASPORTO - OCCASIONE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439368-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - INFORTUNIO SUBITO NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO DI PRODOTTI AGRICOLI DALL'AZIENDA PRODUTTRICE AL DOMICILIO DEGLI ACQUIRENTI - TRASPORTO - OCCASIONE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ.*

In tema di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il trasporto di prodotti agricoli dall'azienda produttrice al domicilio degli acquirenti, eseguito da persona addetta alla azienda predetta, costituisce, pur non inerendo alla fase produttiva in senso stretto, "occasione di lavoro" rilevante, ai sensi del primo comma dell'art. 210 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per l'indennizzabilità dell'infortunio (nella specie, incidente stradale) subito dall'assicurato nel corso della esecuzione del trasporto stesso. (V 1349/79, mass n 397624).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)