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Sez. L, Sentenza n. 1349 del 03/03/1979 (Rv. 397624 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO- OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397624-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO- OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Nella copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro ricade anche il cosiddetto rischio specifico improprio - quello, cioe, che, sebbene non sia insito nell'atto materiale della prestazione lavorativa, riguardi situazioni ed attivita strettamente connesse con la prestazione - sempreche sussista un nesso di derivazione eziologica che determini l'"occasione di lavoro" prevista dallo art 2 del RD 17 agosto 1935, n 1765. Perche tale nesso sia configurabile, e sufficiente che l'evento possa qualificarsi come obbiettivamente professionale, senza che siano rilevanti, per l'indennizzabilita del danno, gli aspetti soggettivi della condotta derivanti da colpa o da imprudente familiarita con gli strumenti dell'attivita lavorativa: a tal fine, peraltro, e necessaria la rigorosa dimostrazione della dipendenza della condotta dalla sfera di organizzazione e dalle finalita del lavoro e non da una scelta arbitraria del lavoratore, rivolta alla soddisfazione di impulsi meramente personali e di comodo. (nella specie trattavasi di uso di trattore agricolo come mezzo di trasporto personale). (Conf 3789/77, mass n 387457; (Conf 1886/75, mass n 375559; (Conf 2439/72, mass n 359897).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)