Sez. 3, Sentenza n. 9367 del 05/07/1983 Ud. (dep. 09/11/1983) Rv. 161056 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO IN GENERE - NULLITÀ (QUESTIONE DI) - NULLITÀ RELATIVE DEDOTTE - POTERE DI INTEGRAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - VIOLAZIONE DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: OMISSIONE DEL PRIMO GIUDICE DI PRONUNCIA SU UN CAPO DI IMPUTAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO IN GENERE - NULLITÀ (QUESTIONE DI) - NULLITÀ RELATIVE DEDOTTE - POTERE DI INTEGRAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - VIOLAZIONE DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: OMISSIONE DEL PRIMO GIUDICE DI PRONUNCIA SU UN CAPO DI IMPUTAZIONE.*
Il giudice di appello, al di fuori dei casi indicati nei commi primo e secondo dell'art. 522 cod. proc. pen. (annullamento nell' ipotesi di nullità assoluta e della nullità prevista dall'art. 445 cod. proc. pen.) provvede, in relazione alle nullità relative dedotte e dichiarate, a correggere o a colmare le imperfezioni od omissioni della sentenza di primo grado, senza violare il principio del doppio grado di giurisdizione (applicazione del principio in tema di mancata decisione del primo giudice su un capo di imputazione). (Conf mass n 151671).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)