Sez. 1, Sentenza n. 1413 del 12/10/1981 Cc. (dep. 22/01/1982) Rv. 151671 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - NULLITÀ (QUESTIONI DI) - VIZI ATTINENTI AL DIFETTO O ALLA CONTRADDITTORIETÀ DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - SENTENZA - IN GENERE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ILLEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - NULLITÀ (QUESTIONI DI) - VIZI ATTINENTI AL DIFETTO O ALLA CONTRADDITTORIETÀ DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - SENTENZA - IN GENERE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ILLEGITTIMITÀ.*
Il potere di annullamento, caratteristico della giurisdizione di legittimità, è previsto per il giudice di appello nei soli casi tassativamente determinati dall'art. 522 cod. proc. pen., tra i quali non rientrano i vizi attinenti al difetto o alla contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata. Ne deriva che, ove ricorrano gli anzidetti vizi, il giudice di appello può integrare o sostituire la motivazione della sentenza, ma non può dichiararne l'annullamento. (Conf sent. 148 del 20 gennaio 1971, rv 118536; ord. 1746 del 24 ottobre 1975, rv 132433).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)