Sez. L, Sentenza n. 2028 del 13/02/2012 (Rv. 620958 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO | Sentenza di primo grado costitutiva di rendita per infortunio sul lavoro - Appello del solo istituto assicuratore - Potere del giudice di appello di costituire rendita per un maggior grado di inabilità - Insussistenza - Rilevanza dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Divieto di "reformatio in pejus".
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO
Nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado, che riconosce all'assicurato una rendita per infortunio sul lavoro commisurata ad un certo grado di inabilità, sia impugnata dal solo istituto assicuratore, la regola dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone al giudice di valutare nelle controversie in materia di invalidità pensionabile gli aggravamenti della malattia e le infermità verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario, non consente al giudice di appello di valutare, in favore dell'assicurato non appellante, eventuali aggravamenti incidenti sulla misura della rendita costituita in primo grado, essendo tale valutazione estranea all'oggetto del giudizio di impugnazione e preclusa dal divieto di "reformatio in pejus" della decisione appellata.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)