Sez. L, Sentenza n. 485 del 20/01/1994 (Rv. 485051 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - In genere | Sentenza di primo grado di accertamento del diritto alla rendita - Appello del solo istituto assicuratore - Disciplina ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - Applicabilità da parte del giudice di secondo grado - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - In genere
Nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado che riconosce il diritto dell'assicurato alla rendita per malattia professionale, commisurata ad un certo grado di inabilità, sia impugnata dal solo istituto assicuratore, il principio stabilito dall'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. (che impone al giudice di valutare nelle controversie in materia di invalidità pensionabile gli aggravamenti della malattia e le infermità che si siano verificati nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario) non può consentire al giudice dell'appello la valutazione, in favore dell'assicurato non appellante, di eventuali aggravamenti incidenti sulla misura della rendita riconosciuta dalla sentenza di primo grado, essendo tale accertamento estraneo all'oggetto del giudizio di impugnazione e precluso dal divieto di "reformatio in pejus" della decisione appellata.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)