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Sez. 3, Ordinanza n. 13118 del 16/05/2025 (Rv. 674604-01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Querela di falso in via principale - Proposizione nello stesso giudizio di domande dipendenti dall'accertamento nei confronti di terzi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674604-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE

Nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità produce effetti erga omnes. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel giudizio relativo alla querela di falso promossa in via principale in relazione ad alcune relate di notifica, aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'operatore postale privato al quale Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva appaltato i servizi di notificazione dei propri atti e nei cui confronti intendeva agire in manleva).

Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)