Sez. 1, Sentenza n. 13190 del 05/06/2006 (Rv. 591908 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Querela di falso in via principale - Natura del relativo giudizio - Effetti "erga omnes" dell'accertamento della falsità - Interesse alla partecipazione al giudizio di altri soggetti destinati a subirne gli effetti - Sussistenza - Proposizione nello stesso giudizio di altre domande, anche risarcitorie, dipendenti dall'accertamento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
La querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria. All'esito di siffatto giudizio, l'eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti "erga omnes", e, quindi, oltre il limite del giudicato, senza, peraltro, che da tali effetti risulti esclusa la possibilità che al relativo giudizio partecipino tutti coloro che da esso potrebbero subire qualche effetto. In considerazione delle richiamate peculiarità, il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell'esito, dalla prima, e nemmeno se risarcitorie, per la cui definizione, del resto, non sarebbe sufficiente l'affermazione della falsità del documento, essendo pur sempre necessaria una ulteriore indagine, volta ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento e ad accertare la sussistenza del dolo o della colpa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)