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Sez. 1, Sentenza n. 3563 del 09/12/1971 (Rv. 355247 - 01)

FALLIMENTO - TRANSAZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE IN TEMA DI AUTORIZZAZIONE O DINIEGO A CONCLUDERE TRANSAZIONI - NATURA - DIVIETO D'IMPUGNAZIONE - PRECLUSIONE AI TERZI CHE ABBIANO SUBITO PREGIUDIZIO DI FAR ACCERTARE L'INVALIDITA DEL DECRETO - INSUSSISTENZA - POTERI DEL GIUDICE CHE COMPIE L'ACCERTAMENTO.*
Stato
decisa il 1971-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355247-01

FALLIMENTO - TRANSAZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE IN TEMA DI AUTORIZZAZIONE O DINIEGO A CONCLUDERE TRANSAZIONI - NATURA - DIVIETO D'IMPUGNAZIONE - PRECLUSIONE AI TERZI CHE ABBIANO SUBITO PREGIUDIZIO DI FAR ACCERTARE L'INVALIDITA DEL DECRETO - INSUSSISTENZA - POTERI DEL GIUDICE CHE COMPIE L'ACCERTAMENTO.*

Il decreto con il quale il tribunale fallimentare concede o nega al curatore, ai sensi dell'art 35 della legge sul fallimento, l'autorizzazione a stipulare transazioni integra un atto di volontaria giurisdizione, che si inquadra nell'Esercizio delle funzioni tutorie di detto tribunale, volte ad integrare i poteri negoziali del curatore, con effetti abilitanti all'Esercizio di un potere di cui egli e gia investito. Pertanto, il divieto d'impugnazione stabilito dalla citata norma riguarda soltanto le parti, ma non preclude ai terzi, che agiscano a tutela di un loro diritto, pregiudicato dall'autorizzazione, di far ricorso al mezzo - non qualificabile come gravame - dell'accertamento in Sede contenziosa che il provvedimento sia affetto da illegittimita e debba essere dichiarato invalido. In questa Sede il Sindacato del giudice non puo essere esteso ai motivi di merito, ma nell'ambito dei vizi di illegittimita del provvedimento, concerne la verifica di tutti i presupposti di legge per la emanazione del medesimo e non soltanto quelli attinenti alla esistenza giuridica di esso. (V 185'71, mass n 349579; 2209'66, mass n 324312; 645'59; 1032'58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)