Sez. 1, Sentenza n. 3657 del 10/11/1986 Cc. (dep. 28/11/1986) Rv. 174449 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - TERMINE PREVISTO PER UNA FASE PROCESSUALE - SCADENZA - SCARCERAZIONE ORA PER ALLORA - APPLICAZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - TERMINE PREVISTO PER UNA FASE PROCESSUALE - SCADENZA - SCARCERAZIONE ORA PER ALLORA - APPLICAZIONE.*
Quando sia scaduto il termine di custodia previsto per una determinata fase processuale e l'imputato non sia stato scarcerato, diviene operante il principio della automaticità della cosiddetta scarcerazione "ora per allora" che esprime l'Obbligo per il giudice di provvedere alla immediata liberazione dell'imputato anche se, nel frattempo, il titolo di detenzione è divenuto legittimo perché il procedimento è passato alla fase successiva per cui sarebbe operante il termine più ampio previsto per quest'ultima. (Conf mass n 168574).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)