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Sez. 5, Sentenza n. 22003 del 07/03/2013 Ud. (dep. 22/05/2013) Rv. 255651 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI | Soggetti che operino per l'esazione del credito di un terzo - Profitto anche proprio dell'agente - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Esclusione - Estorsione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255651-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI

Integra il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta di colui che, incaricato dell'esazione di un credito per conto di un terzo, ponga in essere l'attività intimidatoria anche per il conseguimento di un proprio profitto. (Fattispecie in cui i concorrenti nel reato procedevano alla spartizione delle somme conseguite).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)