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Sez. 2, Sentenza n. 12982 del 16/02/2006 Cc. (dep. 12/04/2006) Rv. 234117 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI | Terzo incaricato della esazione del credito - Condotta violenta o minacciosa in danno del debitore - Natura del credito - Irrilevanza - Perseguimento di propri interessi illeciti - Estorsione - Sussistenza - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234117-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI

Si configura il reato di estorsione di cui all'art. 629 cod. pen., e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 cod. pen., allorché il terzo incaricato della esazione del credito, a nulla rilevando la natura, lecita o illecita, di esso, agisca con violenza o minaccia nei confronti del debitore non al mero fine di coadiuvare il creditore a farsi ragione da sé medesimo, ma anche e soprattutto per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti. (La Corte ha altresì precisato che in tal caso il delitto di estorsione può concorrere con quello di associazione per delinquere, ove si accerti l'esistenza di un'organizzazione specializzata nella realizzazione di crediti per conto altrui, la quale operi, in vista del conseguimento anche di un proprio profitto, mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei soggetti indicati come debitori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)