Sez. 3, Sentenza n. 11982 del 18/12/1990 (Rv. 470186 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - DIVISIONE DI UN FONDO RUSTICO CON ATTRIBUZIONE A CIASCUN EREDE DI UNA QUOTA DEL TERRENO E DI UNA PARTE DEL FABBRICATO RURALE - VENDITA DELLA SOLA PORZIONE DEL FABBRICATO PRIVATO DALL'ORIGINARIO RAPPORTO PERTINENZIALE E FUNZIONALE CON IL TERRENO - DIRITTO DI PRELAZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - DIVISIONE DI UN FONDO RUSTICO CON ATTRIBUZIONE A CIASCUN EREDE DI UNA QUOTA DEL TERRENO E DI UNA PARTE DEL FABBRICATO RURALE - VENDITA DELLA SOLA PORZIONE DEL FABBRICATO PRIVATO DALL'ORIGINARIO RAPPORTO PERTINENZIALE E FUNZIONALE CON IL TERRENO - DIRITTO DI PRELAZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di divisione di un fondo rustico con l'attribuzione a ciascun erede di una quota del terreno e di una parte del fabbricato rurale ivi esistente, il diritto di prelazione agraria di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 non compete con riguardo alla vendita della sola porzione del fabbricato che abbia perduto l'originario rapporto pertinenziale e funzionale con la parte di terreno con essa assegnata ad uno degli eredi perché non più adibita al servizio dell'impresa agraria e ad uso del coltivatore ma destinata ad esclusivo uso di abitazione civile.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)