Sez. 3, Sentenza n. 1558 del 13/02/1998 (Rv. 512612 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esercizio della prelazione - Onere probatorio dell'attore - Oggetto - Qualità di coltivatore - Rilevanza - Fabbricati rurali - Vincolo pertinenziale con l'impresa agraria e disponibilità dei medesimi in base all'originario contratto - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Colui che intende esercitare la prelazione agraria ex artt. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590 e 7 legge 14 agosto 1971 n. 817 su fabbricati rurali messi in vendita, deve dimostrare di esser coltivatore diretto; che essi sono pertinenze di questo perché funzionalmente adibiti al servizio dell'impresa agraria, e che perciò, in base all'originario contratto agrario - e non per un titolo successivo e diverso (nella specie locazione ad uso di civile abitazione) sono rimasti nella sua disponibilità.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)